Il MUR ha precisato che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università, riferendosi però
specificamente ai corsi CLIL disciplinati dall’art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, tralasciando di
evidenziare che esistono diverse tipologie di corsi CLIL che, per una migliore intellegibilità, si riportano qui
di seguito:

Corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU con 12 CFU di tirocinio: riservati a docenti abilitati
con certificazione linguistica di livello C1. Questi corsi sono disciplinati dall’art. 14 del DM 249/2010 e dal Decreto
del Ministro del 30 settembre 2011, ed è a questi che fa riferimento la nota del MUR.

Corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU senza tirocinio: possono essere erogati da università
pubbliche e private, inclusi gli atenei telematici riconosciuti dal MIM e le Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici. Questi corsi sono accessibili a docenti in servizio e aspiranti docenti delle GPS.
Per la valutazione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), il punteggio varia in base alla
combinazione del corso CLIL (3 punti) e della certificazione linguistica posseduta:
 Corso CLIL da 60 CFU + certificazione C2 =3+6= 9 punti;
 Corso CLIL da 60 CFU + certificazione C1 = 3+4= 7 punti;
 Corso CLIL da 60 CFU + certificazione B2 = 3+3= 6 punti;
 Corso CLIL da 60 CFU senza certificazione = 3 punti

In seguito a tale nota del MUR, alcuni USR stanno facendo confusione tra i vari titoli CLIL contestando
anche i semplici corsi di perfezionamento citati al punto B.4.11 (della precedente tabella).
Questo ha comportato il mancato riconoscimento del titolo inserito (correttamente) al punto B.4.11 alla
voce “ .. o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60
CFU, purchè congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12” (che dà diritto a
punti 2,5 per il concorso e a 3 punti nelle GPS).
Per quanto riguarda la normativa che regola i corsi CLIL si
evince che le Università possono erogare detti percorsi ma non vi è alcuna esclusione
implicita o esplicita di altri soggetti (AFAM o SSML) non denominati “Università” ma
rientranti a pieno titolo nel sistema universitario nazionale, come si evince dal sito
http://www.universitaly.it/ssml

Infatti, i corsi di perfezionamento (di cui al punto B.4.11) possono essere erogati anche da SSML riconosciuta MIUR e facente parte del circuito universitaly.

Tali Scuole Superiori, pur non essendo
“università” hanno statuto universitario e, da regolamento didattico, possono erogare corsi di perfezionamento e formativo per il personale scolastico (inclusi i master). Questo è riportato nella nota di alcune SSML Tali scuole sono autorizzate con decreto n. 170/2016

Se anche a te non hanno riconosciuto i 3 punti, come prima cosa devi inviare una Diffida all’U.A.T. di competenza, poi se necessario fare ricorso al TAR.

Se vuoi inviare una diffida all’U.A.T. attraverso il nostro studio legale, non devi far altro che contattarci via W.A. e ti diremo come e cosa fare.

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